Rallentatori di velocità e dossi stradali
Cosa dice il Codice della Strada
👤 Redazione ⌚ 21 Gennaio 2014 - 09:31 Commentaa-
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Che lungo le strade italiane si corra troppo, e che la velocità sia una delle principali cause degli incidenti con morti e feriti, è un dato di fatto. Per cercare di limitare il fenomeno, soprattutto nei centri abitati, pare che da qualche tempo sia divenuto di moda l’impiego di rallentatori di velocità, i cosiddetti “dossi stradali”; la scelta del loro impiego ha sollevato, e continua a sollevare, interrogativi, polemiche e commenti più o meno a ragion veduta. Non è che simili manufatti possano essere messi in opera dagli enti proprietari delle strade alla cazzabubbolo, anzi, il loro impiego è accuratamente disciplinato dal Codice della Strada.
Vediamo un po’ cosa dice la norma specifica a proposito dei famigerati “dossi”. Prima di tutto si osserva che il codice della strada prevede e predilige due tipi di rallentatori di velocità diversi dai “dossi”:
a) i rallentatori ad effetto ottico: una serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti dipinte sul fondo stradale di larghezza crescente e stanziamento decrescente;
b) i rallentatori acustici che sono realizzati con un irruvidimento (scarifica o incisione) della pavimentazione stradale che possono avere anche effetti vibratori ma di limitata intensità.
Sulle strade in cui vige il limite di velocità inferiore od al massimo di 50 km/h si possono impiegare anche dossi artificiali evidenziati con zebrature gialle e nere visibili sia di giorno che di notte.
E’ però bene sottolineare che i dossi artificiali possono essere posti in opera “..solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.”
Ciò ad evitare che anche i mezzi di emergenza debbano essere costretti a rallentare o che pazienti trasportati da ambulanze possano ricevere ”il colpo di grazia”.
Questo terzo tipo di rallentatori di velocità, precisa il codice, devono essere costituiti da elementi in rilievo prefabbricati aventi una superficie antisdrucciolevole e, a secondo dei limiti di velocità, non possono superare le seguenti dimensioni:
-a)limite di velocità pari o inferiore a 50 Km/h: larghezza non inferiore a 60 centimetri ed altezza non superiore a 3 centimetri;
-b)limite di velocità pari o inferiore a 40 km/h: larghezza non inferiore a 90 centimetri ed altezza non superiore a 5 centimetri;
-c)limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h: larghezza non inferiore a 120 centimetri ed altezza non superiore a 7 centimetri.
I tipi “a” e “b” devono obbligatoriamente essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, devono essere ben ancorati alla pavimentazione e devono essere facilmente rimovibili, ad esempio nei periodi invernali per agevolare il transito dei mezzi sgombraneve.
Solo quelli di tipo”c”, quindi previsti per strade con limiti inferiori ai 30 km/h, possono essere realizzati anche in conglomerato di asfalto antisdrucciolevole, ma in ogni caso non possono mai essere alti più di 7 cm.
In presenza di situazioni difformi da quelle previste dal codice, in casi di danno a persone o mezzi, chi ha realizzato i manufatti può essere chiamato a risponderne sia penalmente che civilmente.
Fulvio Ramoni
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